In tema di decorrenza della prescrizione dell’azione di risarcimento danni derivanti da trasfusioni di sangue infetto, soltanto con il rilascio e quindi la consultazione della cartella clinica può ritenersi che il danneggiato, secondo l’ordinaria diligenza, abbia avuto conoscenza della trasfusione praticatagli e consapevolezza della riconducibilità del suo stato morboso alla trasfusione subìta. Da tale conoscenza decorre il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Trib. Reggio Calabria, Sez. II 11.10.2018, n. 1492