
Il danno terminale patito dalla vittima deve essere parametrato alla invalidità temporanea dalla stessa subita nel periodo di aggravamento delle sue condizioni e che lo ha condotto poi al decesso. Viene, altresì, riconosciuto il risarcimento del danno sofferto dal coniuge, dai figli e dai nipoti anche non conviventi per la perdita del rapporto parentale e per la permanente sofferenza derivanti dalla morte del congiunto, sulla base delle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti dal giudice sull’unità della famiglia e sulla quotidiana frequentazione della casa dei nonni da parte dei nipoti.
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