Nel caso di lesioni micropermanenti (1%) il danno morale deve essere risarcito in via autonoma non rientrando nella nozione di danno biologico e deve essere riconosciuta una personalizzazione che consideri le sofferenze e i disagi che la vittima ha patito.

La condotta del dentista costituisce inadempimento del contratto intercorso con il paziente e determina di conseguenza la declaratoria di risoluzione dello stesso e per l’effetto la restituzione delle somme corrisposte al professionista per gli errati trattamenti ricevuti ed il risarcimento del danno per le spese mediche future che il paziente dovrà sostenere per il nuovo piano di cura cui dovrà sottoporsi.

La mancata prestazione del consenso informato causa un danno alla libertà di autodeterminazione del paziente che deve essere risarcito tenendo conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli prodotte dagli errati trattamenti e quindi con adeguata personalizzazione (risarcimento riconosciuto in secondo grado).

Trib. Roma, Sez. XIII, sent. n. 1055_2015

Corte di Appello di Roma, Sez. III, Sent. 26.06.2018, n. 4395