L’esecuzione imprudente (omesso accertamento dello stato gravidico) della isterosalpingografia  alla paziente, presenta tutti i requisiti di serietà e di pericolosità necessari per accedere alla tutela della Legge n. 194 del 1978 e all’ottenimento dei danni non patrimoniali conseguenti (beni di rilievo costituzionale attinenti alla sfera della integrità psico-fisica dell’individuo e della libertà personale).

Il medico deve fornire la prova di aver dettagliatamente informato il paziente. L’assenza del consenso sottoscritto dal paziente non può essere sostituita dalla prova di una prassi di preventiva informazione dei pazienti né da avvisi presenti nella struttura e generalizzati circa la necessità di non sottoporsi all’accertamento diagnostico in condizioni di possibile gravidanza.

Trib. Roma, Sez. XIII, sent. n. 8889_2014